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Carta dei diritti e dei doveri degli studenti

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”

Art. 1 – La Comunità scientifica
Sapienza Università di Roma (denominazione giuridica Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, in seguito: l’Università) è parte della comunità scientifica internazionale e ne
condivide i fini,i principi ed il metodo, avendo come obiettivo quello di trasmetterle
conoscenze e di concorrere al progresso delle scienze. Essa si costituisce al di sopra dei
confini delle nazioni e delle confessioni religiose, di ogni forma di discriminazione di censo,
di genere o altro. Ha come metodo il confronto costruttivo, il rigore nella definizione delle
ipotesi e nella loro verifica; si caratterizza per l’integrazione delle diverse componenti
universitarie. La comunità scientifica dell’Università considera la trasmissione e la
costruzione del sapere frutto del lavoro comune di docenti, studenti, personale tecnicoamministrativo
e di quanti a diverso titolo operano in essa e per essa. La costruzione e la
trasmissione del sapere si realizzano attraverso lo studio, l’insegnamento, la ricerca ed il
dialogo costante tra le generazioni e con la comunità territoriale di riferimento. Ciascuna
componente è chiamata a contribuire, secondo le sue funzioni e caratteristiche, al
conseguimento dei risultati che la comunità si propone; ciascuno è chiamato a partecipare
alla vita della comunità, anche attraverso l’espressione del voto.
Art. 2 – Diritti fondamentali
L’Università considera diritti fondamentali delle sue componenti la libertà di pensiero e
d’espressione, senza distinzione o discriminazione; la possibilità di valutazione e critica
esercitate con rispetto, tolleranza e rigore da parte dei componenti della comunità scientifica;
la partecipazione alla vita dell’Università secondo le regole della democrazia e della
responsabilità. Sono garantiti i diritti di espressione, di riunione, di associazione e di
organizzazione, per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Università, da esercitare nel
rispetto della comunità accademica. Ogni studente ha diritto di completare il proprio
percorso formativo nei tempi previsti e nel rispetto degli ordinamenti e dei regolamenti
didattici dell’Università.
Art. 3 – Informazione e accoglienza
L’Università considera di grande valore la possibilità di accogliere ogni anno studenti della
più articolata provenienza possibile e garantisce di conseguenza la diffusione di tutte le
informazioni utili ad orientare gli studenti all’inizio del loro percorso universitario e lungo
l’iter degli studi con ogni mezzo opportuno. Nelle azioni rivolte a conseguire tale scopo
l’Università s’impegna a coinvolgere istituzioni scolastiche, enti locali, organizzazioni
imprenditoriali e forze sociali. L’Università, gli Atenei federati, le Facoltà, i Corsi di Studio
ed i Dipartimenti, ciascuno secondo le proprie specificità, sono impegnati ad utilizzare tutti
gli strumenti d’informazione utili al conseguimento degli enunciati obiettivi. A tal fine essi
predispongono centri d’orientamento che aiutino gli studenti a scegliere con consapevolezza i
percorsi di studio, e percorsi d’accoglienza che aiutino le matricole (in particolare studenti
fuori sede e stranieri) ad inserirsi all’interno della comunità. Le Facoltà fanno conoscere
tempestivamente, attraverso apposito materiale informativo, le attività didattiche ed i servizi
offerti. L’Università agevola l’accesso alle misure di sostegno economico garantite agli
studenti dalle Istituzioni competenti; garantisce agli iscritti l’accesso alla rete informatica e ai
siti d’informazione curati dall’Università e dalle Facoltà; trasmette ai mass media
un’informazione corretta e puntuale sui servizi offerti. Facoltà e Corsi di Studio, all’inizio di
ciascun anno accademico, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti, organizzano
incontri per i nuovi iscritti di introduzione agli studi universitari; forniscono un’assistenza
individualizzata, mediante l’assegnazione alle matricole di docenti come tutor; organizzano
corsi di recupero per colmare eventuali difficoltà che provengano dal percorso di studi
precedente. I Dipartimenti organizzano incontri in cui vengono presentati: l’attività
scientifica in corso, i progetti futuri, le possibilità di fruizione di biblioteche, di musei e di
laboratori. L’Università s’impegna a rimuovere le barriere architettoniche e strutturali che
impediscono la piena fruizione dei servizi e delle attività da parte dei diversamente abili.
Art. 4 – Ricerca e didattica
L’Università favorisce la sinergia di ricerca e didattica. La costante applicazione allo studio e
alla ricerca costituiscono ragione e fondamento dell’autorevolezza del corpo docente.
Gli studenti hanno diritto ad una didattica per obiettivi culturali, formativi e
professionalizzanti qualificati, nei quali il processo formativo sia affiancato alla ricerca.
Ogni studente ha diritto a costruire il proprio sapere critico insieme con i docenti.
Al fine di rendere efficace la sinergia tra docenti e studenti, l’Università predispone spazi e
occasioni per la costruzione di un patrimonio di conoscenze condivise.
Art. 5 – Forme di partecipazione democratica, doveri
L’Università garantisce forme di partecipazione democratica a tutte le componenti
accademiche.
Università, Atenei federati, Facoltà, Corsi di Studio e Dipartimenti garantiscono l’attivazione
di tutti gli organismi previsti dallo Statuto e dai rispettivi regolamenti; s’impegnano a
condurre le consultazioni elettorali con tempestività e a favorire la massima informazione e
partecipazione, anche favorendo l’associazionismo studentesco. Le elezioni universitarie
per il rinnovo delle rappresentanze studentesche è opportuno che siano tenute nello
stesso periodo (election day) e secondo modalità comuni tali da garantire la massima
affluenza al voto.
Gli studenti hanno altresì il diritto di partecipare agli organi competenti per la
valutazione del sistema formativo e per le decisioni riguardanti l’organizzazione della
didattica, nel rispetto del Regolamento di Ateneo1.
Ogni organismo elettivo e ciascuno dei suoi membri ha il compito di rappresentare e tutelare
interessi, diritti e doveri di tutte le componenti accademiche, di esercitare funzioni
propositive nei confronti delle strutture di governo dell’Università e di promuovere la
diffusione delle informazioni relative agli aspetti decisionali dell’università.
La partecipazione democratica è garantita anche dall’efficienza dell’azione amministrativa,
fondata sui principi della trasparenza dei diritti e delle responsabilità, della semplificazione
delle procedure e della soddisfazione degli utenti rispetto al servizio offerto. Il diritto
d’accesso è regolato dalle leggi vigenti in materia nell’ordinamento dello Stato italiano, e dal
regolamento adottato dall’Università.
Gli studenti partecipano responsabilmente alla vita accademica, sia a titolo individuale,
Questi punti sono tratti dalla Carta degli studenti del MIUR, Titolo VI, art. 35-36
che eventualmente come rappresentanti negli organi statutari. Essi hanno il dovere di
rispettare lo Statuto dell’Università ed ogni norma regolamentare; essi hanno il dovere di
rispettare gli ambienti, le strutture e le attrezzature, condividendo regole di civile convivenza
e di rispetto reciproco tra i componenti della comunità accademica.
Art. 6 – Organi di tutela dei diritti
Sono organi di tutela degli studenti: il Garante dei diritti e dei doveri degli studenti
dell’Università; il Difensore degli studenti di ciascuna Facoltà; l’Osservatorio studentesco di
Facoltà, da regolamentare da parte dei Consigli di Facoltà.
Il Garante dei diritti degli studenti ha la funzione di coordinare l’azione dei Difensori che
agiscono nelle singole Facoltà, consultando in merito i rappresentanti degli studenti negli
organi centrali dell’Università e riferendo periodicamente al Rettore della sua attività e dei
problemi insorti.
Il Garante è nominato dal Rettore, sentiti i Rappresentanti degli studenti negli organi
accademici centrali.
Il Difensore degli Studenti di ciascuna Facoltà, scelto dal Preside, consultati i
Rappresentanti degli studenti, ha il compito di garantire i diritti degli studenti in tutti gli
ambiti della vita universitaria, e di garantire l’applicazione dei contenuti della presente Carta.
Gli studenti, direttamente o tramite i loro rappresentanti negli organi accademici, possono
rivolgere richieste e quesiti ai Difensori con ogni garanzia di riservatezza.
I Difensori di Facoltà esercitano la propria azione mediante risposte scritte riservate o
mediante audizione o convocazione delle parti interessate.
Art. 7 – Inserimento degli studenti nelle attività di ricerca
L’Università considera suo compito primario la ricerca di base e applicata.
Per la partecipazione degli studenti alle attività e progetti di ricerca saranno definite norme
che ne regolino le condizioni.
L’Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività di ricerca anche con la
finalità di preparazione di tesi su basi sperimentali.
I regolamenti di Facoltà disciplinano le modalità d’accesso degli studenti a posti pre-definiti
di stage per attività di ricerca, anche per la preparazione dell’elaborato finale dei diversi cicli
formativi.
Art. 8 – Dimensione internazionale, mobilità studentesca
L’Università s’impegna a favorire la dimensione internazionale degli studi, dell’insegnamento
e della ricerca scientifica, promuovendo programmi di ricerca e di scambio culturale, e
agevolando le procedure amministrative che regolano la mobilità di docenti, ricercatori e
studenti.
L’Università favorisce la mobilità studentesca valutando la coerenza dei percorsi formativi
(tipologia dei corsi e relativi titoli, crediti formativi) ed aderendo a programmi a tal fine
predisposti in ambito internazionale per i diversi livelli di formazione, conformemente ai
principi fissati dalla Carta di Strasburgo degli studenti europei e dallo specifico Regolamento
dell’Università.
Per conseguire la mobilità internazionale, l’Università promuove iniziative utili al
superamento degli ostacoli di natura socio-economica e culturale; tali iniziative
comprendono accordi con le istituzioni locali, nazionali e internazionali che prevedano
agevolazioni per l’orientamento, la didattica e il sostegno, e per favorire il diritto allo studio
anche per gli studenti stranieri.
Art. 9 – Finalità e contenuti degli insegnamenti
Finalità dell’insegnamento universitario è fornire agli studenti gli strumenti di crescita
culturale e professionale, integrando le conoscenze da loro acquisite nella complessità dello
sviluppo della cultura e della scienza, anche con riferimento alle modifiche delle
professionalità e alle dinamiche del mercato del lavoro.
I programmi di studio sono approvati dai consigli dei Corsi di Studio con l’apporto dei
rappresentanti degli studenti nei consigli stessi.
I docenti debbono essere disponibili a tener conto delle proposte degli studenti in merito ai
contenuti e alle modalità di articolazione dell’insegnamento.
I docenti sono impegnati a mettere a disposizione degli studenti i sussidi utilizzati
nell’attività didattica.
Gli studenti hanno diritto di seguire gli insegnamenti impartiti nell’Università e di sostenere
esami in tutte le Facoltà, entro i limiti stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti, nonché
dalle disposizioni del Senato Accademico.
L’Università promuove la valutazione dell’efficacia delle attività formative a livello di
Università e di Facoltà, coinvolgendo nei nuclei di valutazione i rappresentanti degli studenti
negli organi accademici.
La valutazione comprende anche le modalità adottate per le verifiche di profitto.
Art. 10 – Metodologia ed efficacia della didattica
L’Università valorizza la qualificazione didattica dei docenti, con riferimento alla crescita e
maturazione dei destinatari, all’adeguatezza del linguaggio adottato, all’utilizzazione di
strumenti sussidiari.
L’Università provvede alla valutazione dell’efficacia e della qualità della didattica attraverso
il Nucleo di Valutazione di Università; la valutazione nelle singole Facoltà è effettuata dai
nuclei di valutazione di Facoltà.
Finalità della didattica è quella di far sì che il numero maggiore di studenti consegua nel
periodo di durata legale del corso il titolo finale, avendo acquisito un atteggiamento
scientifico ed un ampio ed approfondito patrimonio di conoscenze/competenze, anche
tenendo conto delle condizioni all’ingresso del percorso formativo.
L’Università attiva iniziative volte a ridurre i fenomeni della dispersione e dell’abbandono.
Art. 11 – L’impegno degli studenti
L’Università favorisce una formazione critica complessiva, contenendo il numero delle
verifiche di profitto a quanto indispensabile ed evitando la frammentazione dei corsi e delle
verifiche di profitto, che di norma non debbono superare 8 prove d’esame per ciascun anno
di corso (20 in tutto il triennio).
Il sistema dei crediti definisce l’impegno richiesto agli studenti per frequentare con profitto
l’università; il superamento della prova d’esame certifica l’impegno di studio corrispondente
al numero di crediti attribuito al corso.
Gli studenti sono corresponsabili del successo o dell’insuccesso del processo formativo.
Ad essi si richiede costanza nell’applicazione, rigore nello studio, spirito critico e curiosità
scientifica, partecipazione alla vita culturale e sociale dell’Università, inserimento nelle
attività di ricerca.
Gli studenti hanno il diritto/dovere di informarsi per tempo della programmazione didattica e
di partecipare quindi alle attività didattiche previste.
Art. 12 – Spazi, servizi, attrezzature
L’Università mette a disposizione degli studenti spazi attrezzati e servizi (biblioteche, aule di
studio, aule informatiche, centri copie,mense, bar, ecc.) che consentano lo svolgimento
adeguato delle attività di studio, di formazione e ricerca.
Le strutture destinate ad attività culturali, sociali, sportive e ricreative sono aperte a tutte le
componenti dell’Università, secondo la regolamentazione approvata dagli organi centrali
dell’Università.
Negli eventuali organi di programmazione o di governo debbono trovare rappresentanza gli
studenti insieme con le altre componenti dell’Università.
L’Università tramite il CUS provvede a destinare spazi all’attività sportiva e ricreativa e di
aggregazione tra le diverse componenti dell’Università.
L’Università favorisce per gli studenti forme di assistenza al disagio, d’intesa con le
istituzioni pubbliche competenti in tema di diritto allo studio e di tutela socio-sanitaria.
Art. 12 bis – Gestione ed utilizzazione spazi destinati agli studenti
Compatibilmente con la disponibilità di spazi, in ogni Facoltà vengono messi a disposizione
uno o più locali adibiti sia a sala di lettura che a spazio di aggregazione. La gestione di detti
locali è affidata ad una Commissione di cinque rappresentanti degli studenti nei Consigli di
Facoltà, identificati dal Preside in relazione ai voti riportati dalle singole liste con almeno il
5% dei voti validi; i nominativi sono identificati in relazione ai voti riportati nell’ambito
delle singole liste.
L’utilizzazione di detti locali avviene nel rispetto dell’orario di apertura e chiusura
dell’edificio ove sono ubicati i locali. Attività extra-orario debbono essere autorizzate dal
dirigente della struttura (Preside o Direttore di Dipartimento), su richiesta sottoscritta da un
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà, protocollata in entrata dal dirigente
della struttura e da questi autorizzata per iscritto.
La disponibilità di aule per riunioni proposte dagli studenti è subordinata al rispetto delle
attività accademiche programmate (lezioni, seminari, didattica integrativa, esercitazioni). In
ogni caso la utilizzazione delle aule deve rispettare l’orario di normale apertura e chiusura,
nonché il calendario accademico.
L’utilizzazione delle aule al di fuori degli orari consentiti, così come l’utilizzazione per
finalità diverse da quelle di studio o di riunione accademica o il danneggiamento di muri,
suppellettili ed impianti comporta la revoca dell’autorizzazione alla disponibilità. Con
specifici provvedimenti l’Università provvederà al ristoro dei danni ed alla attribuzione di
responsabilità.
Art. 13 – Stage esterni all’Università, riconoscimento dei crediti
L’Università incentiva esperienze svolte al di fuori del Corso di Studio che presentino una
valenza formativa coerente con l’indirizzo del corso medesimo.
Le esperienze accreditabili riguardano tirocini, attività di ricerca, corsi ed iniziative culturali
che abbiano contribuito a far acquisire conoscenze appropriate, coerenti con il curriculum
formativo del Corso di Studio.
Le Facoltà provvedono a regolamentare le modalità di riconoscimento dei crediti maturati in
esperienze extrauniversitarie.
L’attività professionale o di servizio non è riconoscibile come credito formativo disciplinare.
Art. 14 – Inizio e svolgimento dei Corsi, pubblicità degli orari
Le Facoltà hanno il dovere di iniziare corsi di studio in tempo utile e comunque entro il
termine massimo stabilito dal Senato Accademico.
Dell’inizio dei corsi, dei programmi, dei docenti, degli orari viene data opportuna
comunicazione, controllata ed aggiornata, attraverso tutti i mezzi di comunicazione
disponibili e più efficaci, privilegiando modalità rapide quali le pagine del sito Internet e il
servizio personalizzato di mailing su posta elettronica per studenti iscritti.
Gli studenti hanno diritto ad informazioni precise ed aggiornate sugli orari delle lezioni; il
rispetto degli orari, salvo eventi eccezionali, costituisce obbligo organizzativo del Corso di
Studio e del singolo docente.
I Corsi di Studio dovranno curare – nei limiti del possibile – che la didattica “frontale” per
ogni anno di corso sia concentrata in moduli orari tali da consentire allo studente di utilizzare
per lo studio personale il tempo previsto dal sistema dei crediti. Gli studenti hanno
diritto/dovere di frequentare, per quanto possibile, con regolarità e sequenzialità le lezioni
del proprio Corso di Studio.
Essi possono chiedere, in presenza di fondati motivi, il cambio del corso di riferimento.
Gli studenti hanno diritto alla regolarità degli orari di ricevimento dei docenti e ad avere da
questi spiegazioni sugli argomenti trattati.
I docenti sono tenuti a comunicare con tempestività ogni eventuale variazione al riguardo
secondo le modalità previste.
L’Università s’impegna a definire con gli studenti gli standard minimi di comunicazione
che ogni docente deve rispettare.
L’Università promuove azioni concertate con il Ministero di Grazia e Giustizia, o con le sue
strutture decentrate, per attivare forme d’istruzione anche a distanza, e per consentire di
sostenere gli esami per coloro che abbiano restrizioni delle libertà personali.
Art. 15 – Tempo parziale e frequenza
L’Università s’impegna a favorire per quanto possibile opportunità di studio anche a quegli
studenti che presentino difficoltà di frequenza per motivi di lavoro, attivando corsi a
distanza, rendendo disponibili sussidi didattici anche in modalità e-learning e lezioni in
orario serale.
I docenti, accertate le ragioni della difficoltà di frequenza di uno studente, debbono
indicargli, nel rispetto della normativa sui crediti, il carico di studio integrativo del
programma previsto per gli studenti frequentanti.
L’Università favorisce forme articolate d’organizzazione didattica, anche attraverso
l’applicazione del tempo parziale, in particolare per gli studenti lavoratori.
Art. 16 – Programmazione didattica di Facoltà, Sessioni e Appelli
Gli studenti hanno diritto di sostenere prove d’esame in ogni sessione, avendo il dovere di
prenotarsi e di disdire la prenotazione entro i termini prefissati.
Le Facoltà provvedono a definire per tempo il calendario annuale delle sessioni e degli
appelli, evitando eccessive concentrazioni delle prove d’esame, ma anche evitando la
sovrapposizione tra lezioni ed esami.
Le Facoltà curano che il numero delle sessioni e degli appelli siano omogenei tra i Corsi di
Studio.
Le Facoltà provvedono a definire minimo due appelli straordinari per studenti fuori
corso, ripetenti e lavoratori. Non è consentito ai docenti anticipare la data delle prove
rispetto a quella prevista dal calendario.
L’eventuale variazione della data delle prove deve costituire un fatto eccezionale e deve
essere comunque pubblicizzata tempestivamente.
Art. 17 – Prove di valutazione del profitto ed esami
La prova d’esame verte sul programma del corso, opportunamente divulgato all’inizio delle
lezioni e reso pubblico sul sito di Facoltà e nell’Ordine degli Studi.
Gli studenti hanno diritto a sostenere l’esame sul programma del corso che hanno
frequentato, e col docente responsabile del corso stesso, purché sostengano la prova d’esame
entro i tre anni accademici successivi a quello nel quale è stato tenuto il corso.
Contenuto, modalità e numero delle prove d’esonero, qualora integralmente o parzialmente
sostitutive della prova scritta e/o orale, sono comunicati all’inizio delle lezioni.
Gli esami debbono essere programmati in modo tale che lo studente possa sostenere tutte le
prove d’esame previste nel periodo didattico (quadrimestre, semestre, anno).
Se l’esito dell’esame non è soddisfacente per lo studente, questi ha diritto a ritirarsi
senza conseguenze per il suo curriculum accademico (l’esame, in tal caso, può essere
annotato come non concluso soltanto per fini statistici, garantendo l’anonimato dello
studente). Lo stesso esame può essere ripetuto nell’appello successivo2.
Lo studente avrà cura di programmare le sue prove d’esame in modo da evitare la
sovrapposizione delle date d’appello di due o più esami.
Nel caso di sovrapposizione inevitabile, lo studente ha il diritto di sostenere comunque
l’esame all’interno della stessa sessione.
Sulla base delle prenotazioni o di altre modalità di stima preventiva degli esaminandi, i
docenti debbono essere in grado di pubblicizzare l’orario approssimativo di ogni prova.
Gli esami sono pubblici.
Al termine della prova d’esame lo studente ha diritto di conoscere gli elementi di giudizio
che hanno determinato la formulazione del voto nonché di prendere visione della propria
prova, qualora scritta.
I docenti sono tenuti a limitare i loro giudizi alla preparazione espressa nel corso della prova
dallo studente.
Art. 18 – Prova scritta finale
Ogni studente ha il diritto di scegliere il relatore e l’argomento della prova scritta finale più
rispondente alle proprie aspettative, nel rispetto delle competenze e degli impegni di ciascun
docente.
Entro sei mesi dal termine del suo percorso di studio lo studente ha il diritto di avere
assegnato un argomento con relativo relatore.
Nel caso che il relatore da lui scelto non sia disponibile, il Presidente del Corso di Studio è
tenuto a sottoporgli una rosa di almeno tre docenti tra cui scegliere. Lo studente ha il dovere
di produrre, sulla base delle indicazioni concordate, un elaborato originale, esplicitando le
fonti utilizzate ed attenendosi alle convenzioni scientifiche dello specifico settore di studi.
Questo punto è tratto dalla dal Carta degli studenti del MIUR, Titolo II, art. 17
Nel periodo di preparazione dell’elaborato finale il docente-relatore è impegnato ad assistere
lo studente nel suo lavoro.
Tempi e modi degli incontri di revisione vengono concordati secondo norme generali
stabilite dal Consiglio di Corso di Studio.
La durata dell’impegno per la preparazione dell’elaborato finale deve essere commisurata al
numero di crediti ad essa riservati.
Art. 19 – Inserimento professionale degli studenti
L’Università agevola l’inserimento professionale dei propri studenti sia durante il percorso di
studi, attuando i tirocini ed ogni altra iniziativa atta a favorire il raccordo tra esperienza
formativa e attività professionale, sia al termine del percorso di studi, realizzando l’incontro
tra Università e mondo del lavoro e favorendo esperienze di confronto degli studenti con la
realtà lavorativa.
L’Università favorisce l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche preparando gli
studenti ad usufruire delle misure previste dalle leggi nazionali, regionali e dagli interventi
locali volti a favorire l’imprenditoria giovanile.
In questo processo l’Università è impegnata a tutelare i diritti degli studenti sul lavoro, sulla
dignità e sulla sicurezza del lavoro in tutte le sue forme.
Art. 20 – Tutela della privacy
L’Università tutela, secondo la normativa vigente, la privacy degli studenti. Gli strumenti di
sorveglianza audio-video possono essere attivati solo per giustificati motivi di sicurezza,
secondo la vigente normativa in materia.
Art. 21 – Validità della Carta dello Studente
La presente “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti” ha valore
di riferimento in tutte le Facoltà dell’Università.
Le singole Facoltà possono integrarla, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Carta stessa.
La presente Carta entra in vigore dall’anno accademico 2008/2009.

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